CONTATTA I VENDITORI E I DISTRIBUTORI ACCREDITATI

Non mettere a rischio la tua ed altrui sicurezza smaltendoli in maniera illecita.

razzo blu

QUADRO NORMATIVO

Il primo quadro normativo che ha imposto ai produttori ed importatori di farsi carico della raccolta e smaltimento dei rifiuti pirotecnici, è stato il Decreto Interministeriale 101/2016, entrato in vigore a Giugno 2016 (link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/14/16G00112/sg).
Tale norma è un Decreto Attuativo dell’art.34, comma 2 del D.Lgs. 123/2015, in recepimento della Direttiva UE 29/2013, in materia di armonizzazione comunitaria delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative alla  messa  a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Tutti i prodotti pirotecnici, quando giungeranno a scadenza, oppure quando il detentore intenderà disfarsene ancor prima della scadenza naturale, ovvero per qualsiasi motivo divengano “rifiuti pirotecnici”, dovranno essere recuperati gratuitamente e portati a termodistruzione.

Lo stesso Decreto, definisce all’art. 2 comma 1 lettera C lo stato di “rifiuto pirotecnico” anche nel caso lo stesso non sia ancora scaduto ed integro, e all’articolo 7 la necessità di recuperarlo, movimentarlo e smaltirlo secondo i dettami del D.Lgs 152/06, Testo Unico Ambiente ovvero come rifiuto pericoloso, di conseguenza con FIR (formulario identificativo del rifiuto), codice CER 160403, classe di pericolosità HP1.

Alla luce delle criticità di pubblica sicurezza derivanti da questa tipologia di rifiuto, che mantiene le caratteristiche di esplosività originarie, la quantità massima detenibile (a meno di diverse disposizioni prefettizie che consentano detenzione di quantitativi maggiori) dal rivenditore presso cui si forma il rifiuto pirotecnico, è pari a 10 kg di massa attiva esplodente (di media, la massa attiva è pari al 30-40% del peso lordo di un pirotecnico, ed è indicata su ciascun prodotto).
Ovvero un peso lordo che, mediamente, possiamo prudenzialmente stimare entro i 25 kg complessivi.
Al punto di prelievo (rivenditore, centro di revisione zattere, cantiere navale, marina ecc.) accreditato, in quanto commercializza pirotecnici prodotti o importati dai soci Co.Ge.Pir. viene fornita una password di accesso all’area riservata, e degli imballi appositamente omologati e specificatamente dimensionati, che verranno periodicamente ritirati da Co.Ge.Pir. a titolo gratuito, nella quantità di “uno contro uno”, a raggiungimento del peso previsto, o in alternativa, al limite temporale di detenzione, quale dei due eventi si verifichi prima.

Successivamente le modifiche introdotte al TUA  (testo unico ambientale, D.L 152/06) dalla Legge 77/2021, con particolare riferimento all’art. 185 comma 1 lettera “e” e commi 4 bis e 4 ter, hanno meglio recepito, nella normativa primaria, le modalità di gestione dei rifiuti esplodenti nel rispetto delle normative di Pubblica Sicurezza, e sancito l’obbligatorietà di partecipazione al CoGePir da parte di ogni produttore o importatore di articoli pirotecnici:

Art. 185 D.L. 152/2006 (TUA, Testo Unico Ambientale)

comma 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del

presente decreto:

(…)
lettera e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da
“articoli pirotecnici”, intendendosi ((tali)) i rifiuti prodotti
dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli
pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validita’, che
siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per
il loro fine originario
(…)
comma 4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono
gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 34,
comma 2, del D.L.vo 29 luglio 2015, n. 123, e, in
virtu’ della persistente capacita’ esplodente, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le
attivita’ di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal
luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all’impianto di
trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali
esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante
incenerimento sono svolti in impianti all’uopo autorizzati secondo le
disposizioni di pubblica sicurezza.


comma 4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalita’ di
tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili,
ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, e’
fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di
provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei
rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale,
secondo i criteri direttivi di cui all’articolo 237 del presente
decreto.

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QUADRO NORMATIVO

Il primo quadro normativo che ha imposto ai produttori ed importatori di farsi carico della raccolta e smaltimento dei rifiuti pirotecnici, è stato il Decreto Interministeriale 101/2016, entrato in vigore a Giugno 2016 (link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/14/16G00112/sg).
Tale norma è un Decreto Attuativo dell’art.34, comma 2 del D.Lgs. 123/2015, in recepimento della Direttiva UE 29/2013, in materia di armonizzazione comunitaria delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative alla  messa  a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Tutti i prodotti pirotecnici, quando giungeranno a scadenza, oppure quando il detentore intenderà disfarsene ancor prima della scadenza naturale, ovvero per qualsiasi motivo divengano “rifiuti pirotecnici”, dovranno essere recuperati gratuitamente e portati a termodistruzione.

Lo stesso Decreto, definisce all’art. 2 comma 1 lettera C lo stato di “rifiuto pirotecnico” anche nel caso lo stesso non sia ancora scaduto ed integro, e all’articolo 7 la necessità di recuperarlo, movimentarlo e smaltirlo secondo i dettami del D.Lgs 152/06, Testo Unico Ambiente ovvero come rifiuto pericoloso, di conseguenza con FIR (formulario identificativo del rifiuto), codice CER 160403, classe di pericolosità HP1.

Alla luce delle criticità di pubblica sicurezza derivanti da questa tipologia di rifiuto, che mantiene le caratteristiche di esplosività originarie, la quantità massima detenibile (a meno di diverse disposizioni prefettizie che consentano detenzione di quantitativi maggiori) dal rivenditore presso cui si forma il rifiuto pirotecnico, è pari a 10 kg di massa attiva esplodente (di media, la massa attiva è pari al 30-40% del peso lordo di un pirotecnico, ed è indicata su ciascun prodotto).
Ovvero un peso lordo che, mediamente, possiamo prudenzialmente stimare entro i 25 kg complessivi.
Al punto di prelievo (rivenditore, centro di revisione zattere, cantiere navale, marina ecc.) accreditato, in quanto commercializza pirotecnici prodotti o importati dai soci Co.Ge.Pir. viene fornita una password di accesso all’area riservata, e degli imballi appositamente omologati e specificatamente dimensionati, che verranno periodicamente ritirati da Co.Ge.Pir. a titolo gratuito, nella quantità di “uno contro uno”, a raggiungimento del peso previsto, o in alternativa, al limite temporale di detenzione, quale dei due eventi si verifichi prima.

Successivamente le modifiche introdotte al TUA  (testo unico ambientale, D.L 152/06) dalla Legge 77/2021, con particolare riferimento all’art. 185 comma 1 lettera “e” e commi 4 bis e 4 ter, hanno meglio recepito, nella normativa primaria, le modalità di gestione dei rifiuti esplodenti nel rispetto delle normative di Pubblica Sicurezza, e sancito l’obbligatorietà di partecipazione al CoGePir da parte di ogni produttore o importatore di articoli pirotecnici:

Art. 185 D.L. 152/2006 (TUA, Testo Unico Ambientale)

comma 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del

presente decreto:

(…)
lettera e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da
“articoli pirotecnici”, intendendosi ((tali)) i rifiuti prodotti
dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli
pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validita’, che
siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per
il loro fine originario
(…)
comma 4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono
gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 34,
comma 2, del D.L.vo 29 luglio 2015, n. 123, e, in
virtu’ della persistente capacita’ esplodente, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le
attivita’ di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal
luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all’impianto di
trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali
esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante
incenerimento sono svolti in impianti all’uopo autorizzati secondo le
disposizioni di pubblica sicurezza.


comma 4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalita’ di
tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili,
ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, e’
fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di
provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei
rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale,
secondo i criteri direttivi di cui all’articolo 237 del presente
decreto.

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