CHI? COME? QUANDO?

Non sai come funziona la raccolta e lo smaltimento gratuito dei rifiuti pirotecnici?
Leggi tra le nostre F.A.Q.

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F.A.Q.

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Su tutti i pirotecnici di sicurezza, ad uso marittimo e ferroviario, immessi sul mercato italiano dai produttori soci del consorzio stesso, a partire dal 14 giugno 2016, data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale 101/2016. Alla data in cui tali prodotti cesseranno di essere “prodotti pirotecnici”, ed assumeranno lo status di “rifiuti pirotecnici”, secondo la definizione data dall’art. 2, comma 1 lettera C del predetto decreto, il Co.Ge.Pir. provvederà al ritiro e smaltimento degli stessi a titolo gratuito.

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In assenza di una responsabilità in capo al produttore prima dell’entrata in vigore del 101/2016, il detentore del rifiuto pirotecnico è tenuto al corretto smaltimento dello stesso a proprie spese secondo i dettami della Legge 152/2006 in materia di Ambiente. Tuttavia, i produttori aderenti al Consorzio Co.Ge.Pir. nell’ottica del superiore interesse della collettività, ed a tutela della Pubblica Sicurezza e dell’Ambiente, inizieranno a gestire la raccolta e lo smaltimento anche dei pirotecnici “storici”, nella misura di “uno contro uno”. Ovvero il rivenditore che acquista pirotecnici nuovi, avrà diritto di ritirarne dagli utenti finali un pari numero e tipologia di “storici”, che verranno gratuitamente ritirati e smaltiti da Co.Ge.Pir. con il solo limite che siano a marchio di uno dei produttori aderenti al consorzio.

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No, il trasporto, conformemente all’art. 7 del 101/2016, può avvenire solo in ADR, accompagnato da FIR, e a mezzo di veicoli monitorati e geolocalizzati in tempo reale, specificamente assicurati ed autorizzati, nonché gestiti da trasportatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti pericolosi.
Co.Ge.Pir. non si assume responsabilità né costi derivanti da trasporti o smaltimenti effettuati al di fuori delle proprie rigide modalità operative, concertate con il Consorzio Cobat che gestisce integralmente la logistica per conto di Co.Ge.Pir.

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No, vanno utilizzati esclusivamente gli imballi omologati forniti gratuitamente dal consorzio, che sono dimensionati specificatamente per le quantità definite dal 101/2016 (non più di 10 kg di massa esplodente attiva, e comunque non più 25 kg di peso lordo). Gli imballi vanno richiesti direttamente al fornitore dei pirotecnici, al momento dell’acquisto di nuovi fuochi, ed in quantità proporzionale a questi. In emergenza il trasportatore dispone sempre di un certo numero di imballi che può fornire al momento di un ritiro di pirotecnici scaduti. Il consorzio non può fornire direttamente tali imballi ai PdR (Punti di Raccolta).

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Il concetto di gratuità non implica che tale nuovo costo industriale, in capo al produttore, non vada ricalcolato nel prezzo del prodotto, come già avviene per tutti gli altri prodotti normati da leggi analoghe, dalle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, fino a Batterie, Accumulatori, Pneumatici ecc.
Significa che l’utente finale, dovunque restituisca i rifiuti pirotecnici, che questo avvenga nei grandi quantitativi dismessi da una nave in una grande città portuale, o in un’isola minore nelle piccole quantità delle dotazioni obbligatorie per il diporto, vedrà garantito il servizio di recupero e termodistruzione previsti dalla legge, senza dover pagare nulla.
La scelta di rendere visibile tale contributo ambientale (visible fee) anziché “internalizzato” nel prezzo di vendita, nasce da una precisa volontà di trasparenza, posto che Co.Ge.Pir. non ha scopo di lucro, e pertanto desidera evitare che il costo della corretta gestione ambientale dei pirotecnici possa entrare a far parte della filiera della marginalità lungo la filiera distributiva. Il rivenditore semplicemente incassa il contributo ambientale e lo riversa al Consorzio, senza applicare alcun margine, e tali somme vengono utilizzate esclusivamente per il servizio di logistica e termodistruzione dei rifiuti pirotecnici, senza alcun guadagno.

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Accedendo all’area riservata del portale, il rivenditore ha la possibilità di richiedere il rimborso al Co.Ge.Pir. dei contributi ambientali pagati, compilando un apposito modulo on-line.
Allegando la documentazione richiesta, avrà l’autorizzazione a fatturare a Co.Ge.Pir. tali importi, ed il consorzio provvederà ad effettuare il rimborso.
Si vuole tuttavia evidenziare che taluni enti, per quanto esclusi dal 101/2016, potrebbero volersi disfare dei rifiuti pirotecnici accumulati, pertanto è sempre opportuno verificare con gli stessi le intenzioni prima della fornitura.

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Co.Ge.Pir. analogamente a tutti gli altri consorzi nazionali di filiera (RAEE, Pile ed Accumulatori, Pneumatici, Imballaggi, Oli esausti ecc.) è rigorosamente senza scopo di lucro, e non può distribuire utili a nessun titolo. Eventuali residui di gestione, come da statuto trasmesso al Ministero dell’Ambiente, vanno a formare le riserve consortili. Ove queste eccedessero significativamente i modelli previsionali dei costi per la gestione dei pirotecnici immessi sul mercato dagli associati, si interverrà riducendo il listino dei contributi ambientali applicati.

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I fornitori (distributori, importatori, produttori) caricano nel sistema informativo di Co.Ge.Pir. le anagrafiche di tutta la rete vendita, assegnando a ciascuno un codice univoco (partita iva).
Il rivenditore si vedrà assegnata una password, e nell’accedere vedrà “caricati” nella sua pagina tutti i pirotecnici acquistati dai diversi fornitori, ovvero avrà una situazione complessiva e cumulativa dei contributi ambientali pagati, dei moduli 101/2016 (identificazione del conferitore) compilati, dei rifiuti pirotecnici portati a smaltimento (FIR), ed ogni altro dato utile a fornire una panoramica completa, quantitativa e qualitativa, dei pirotecnici e dei rifiuti pirotecnici movimentati.
Tale pagina è accessibile, nella sua forma completa, solo al rivenditore stesso, alla Direzione Generale del Consorzio, ed alle Autorità e Ministeri competenti.
Il singolo produttore/distributore/importatore può accedere alla sottopagina del suo rivenditore solo per caricarvi i prodotti venduti da lui stesso, ma non può visualizzare i dati aggregati, inclusi acquisti effettuati da quel rivenditore presso altri produttori/distributori/importatori, nel rispetto della privacy e dei legittimi interessi commerciali del rivenditore.

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Chiunque sia titolare di un interesse legittimo verso le attività di Co.Ge.Pir. può qualificarsi e chiedere copia dei predetti documenti inviando una PEC a cogepir@pec.it

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L’associazione è prevista primariamente per i “produttori” di pirotecnici, ove la legge identifica come “produttore” tutti coloro che per primi immettono sul mercato italiano, singolarmente o all’interno di altri dispositivi (ad esempio zattere o scialuppe di salvataggio o imbarcazioni complete di dotazioni), prodotti pirotecnici. Per iscriversi a Co.Ge.Pir. è necessario inviare una istanza di ammissione a mezzo PEC, firmata dal legale rappresentante, all’indirizzo cogepir@pec.it, completa di iscrizione alla CCIAA e “dichiarazione di immesso”. Quest’ultimo documento è il riepilogo, necessario per fini statistici, del totale dei pirotecnici immessi sul mercato dal richiedente durante l’esercizio antecedente.
Successivamente alla richiesta, al primo CdA, verrà deliberata l’ammissione.
La quota associativa è di euro 200, di fatto coincidente con i costi della pratica di aggiornamento presso la CCIAA di Roma l’elenco dei soci Co.Ge.Pir.
Possono associarsi anche le associazioni di categoria e gli operatori della filiera, coinvolti nella tematica, e dunque interessati a partecipare ai periodici tavoli tecnici. In questo caso, ovviamente, non va trasmessa alcuna “dichiarazione di immesso”.

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Applicazione della Responsabilità estesa del produttore su pirotecnici a proprio marchio (private label) fabbricati in Italia da terzi:

La responsabilità estesa del produttore del prodotto è un principio comunitario recepito nell’ordinamento nazionale nel corso del tempo e  trova concreta definizione nell’articolo 181, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. In estrema sintesi alla lettera g) viene individuato il produttore del prodotto ed alla lettera g-bis) definito il regime di responsabilità. In applicazione di tali principi, si è conformato anche il DM 12 Maggio 2016, n.101, all’articolo 2, comma 1,(definizioni) indicando espressamente che si applicano al settore dei pirotecnici le definizioni contenute nell’articolo 181, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152/2006. Più in particolare al medesimo articolo 2 del DM 101/2016, lettera g), punto 1 appare chiaro che anche un venditore possa vendere sul mercato nazionale un articolo pirotecnico fatto fabbricare da terzi apponendovi poi il proprio marchio di vendita. Certamente tale soggetto che immette e vende sul mercato è definito produttore del prodotto ai sensi dell’articolo 183, comma 1 lettere g) e g-bis come sotto riportate:

estratto articolo 183, comma 1, dlgs 152/2006

g) “produttore  del  prodotto” qualsiasi  persona  fisica   o giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,   trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

g-bis) “regime di  responsabilita’  estesa  del  produttore”

le misure volte ad assicurare che ai produttori di  prodotti  spetti  la responsabilità  finanziaria  o  la  responsabilità’  finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in  cui  il prodotto diventa un rifiuto;

Alla luce di quanto sopra, ove un determinato operatore del settore intenda vendere prodotti a marchio proprio (private label) ancorchè fabbricati da azienda terza, potrà scegliere se adempiere agli obblighi di legge partecipando direttamente al CoGePir, ovvero ad altri sistemi di gestione purché riconosciuti o in corso di riconoscimento da parte del Ministero della Transizione Ecologica, oppure accertandosi che il fabbricante originario adempia per proprio conto al medesimo obbligo, attraverso la partecipazione al CoGePir o ad altri sistemi di gestione riconosciuti o in corso di riconoscimento.

Rimangono immutate, ai sensi delle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza, le etichettature che riportino fabbricante, certificazioni CE / Solas e massa esplodente netta (NEC).

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La modifica introdotta all’articolo 185 del decreto legislativo 152/2006 (TUA – Testo Unico Ambientale) mediante l’introduzione del nuovo comma 4-ter, (vedi art. 35, del  Decreto-Legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108)  pone in capo ai produttori ed importatori di articoli pirotecnici l’obbligo di adempiere in forma individuale o collettiva alla gestione dei rifiuti generati dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale.

La norma quindi introduce direttamente un Regime di Responsabilità dei produttori (ex artt. 178bis e 178ter del TUA) individuando anche la modalità con cui tale “regime” deve applicarsi, e cioè seguendo i criteri direttivi contenuti nell’articolo 237 del TUA (decreto legislativo 152/2006).

Per queste ragioni stiamo presentando con solerte urgenza alle competenti Istituzioni Ministeriali (MITE e MISE) l’istanza di riconoscimento con le necessarie modifiche statutarie e contabili che la “missione” pubblicistica ci affida ex legis, e sulle quali come noto abbiamo lavorato da tempo, di concerto con le predette.

Per maggiore chiarezza informativa, si fa presente che l’obbligo introdotto è già in vigore ed opera a far  data dal 1 luglio 2021,  per tanto chiunque immetta sul mercato articoli pirotecnici dovrà dimostrare come assolve ai suoi obblighi di EPR (Responsabiità Estesa Produttori) sull’intero territorio nazionale.

Si informa inoltre che  l’entrata in esercizio del “Registro Nazionale dei Produttori”, regolato  dai commi 8 e 9, dell’articolo 178ter del medesimo TUA, obbligherà tutti i produttori e gli importatori soggetti ad una responsabilità estesa ad iscriversi tempestivamente, altrimenti non potranno più operare sul mercato nazionale.

Si ricorda infine che anche il DM 101 del 2016 sarà a breve necessariamente adeguato e conformato alla disciplina UE della responsabilità estesa e quindi conterrà disposizioni di controllo e vigilanza oltre ad uno specifico quadro sanzionatorio, che sappiamo già oggi mutuerà le sanzioni previste al Titolo VI del TUA e segnatamente all’articolo 261 in materia di responsabilità estesa per gli imballaggi.

Pertanto l’immissione sul mercato, o anche solo la commercializzazione, di prodotti che non rientrino in un sistema di gestione esistente, operativo e riconosciuto, comporterà una serie di illeciti severamente sanzionato.