EPR Pirotecnici. Il MASE conferma: l’adesione al CoGePir è una “conditio sine qua non”

La risposta all’interpello della Provincia di Bolzano chiarisce l’applicazione dell’art. 185, c. 4-ter del D.Lgs. 152/2006.

L’immissione sul mercato è subordinata all’adesione a un sistema EPR. Per gli inadempienti si profilano sanzioni penali e amministrative.

Roma, 29/04/2026 – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha emesso una risposta a interpello che definisce in modo inequivocabile gli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per la filiera degli articoli pirotecnici.

Rispondendo a un quesito della Provincia Autonoma di Bolzano, il Ministero ha stabilito che l’immissione sul mercato di tali prodotti è condizionata all’adesione a un sistema di gestione dei rifiuti, individuale o collettivo, conformemente al D.Lgs. 152/2006.

Il MASE ha precisato che, allo stato attuale, l’unico sistema collettivo formalmente riconosciuto per il settore è il consorzio CoGePir (D.M. n. 32 del 2/2/2026), rendendo di fatto l’adesione a tale ente una conditio sine qua non per operare nella legalità.

Analisi delle sanzioni ex art. 256 TUA

La violazione di tale obbligo integra fattispecie sanzionatorie di natura sia amministrativa che penale. In particolare:

  1. Sanzioni Amministrative: Sebbene non esista una sanzione ad-hoc per la sola filiera pirotecnica, per analogia con altre filiere EPR (RAEE, imballaggi), la mancata partecipazione a un sistema di gestione è punibile con sanzioni pecuniarie da 8.000 a 45.000 euro.
  2. Sanzioni Penali: La conseguenza più grave è la configurazione del reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” (art. 256, D.Lgs. 152/2006). Trattandosi di rifiuti pericolosi (esplodenti), la pena prevista è l’arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Sono inoltre previste la confisca del mezzo e, nei casi più gravi, dell’area utilizzata come discarica abusiva.

Il chiarimento ministeriale pone fine a ogni ambiguità, rafforzando il doppio presidio normativo del settore, soggetto sia al Testo Unico Ambientale (TUA) sia al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), e conferma che la gestione del fine vita non è un’opzione, ma un requisito legale imprescindibile.

“Questa presa di posizione del Ministero è un atto fondamentale per la sicurezza pubblica e la tutela ambientale,” commenta Piervittorio Trebucchi, Direttore Generale del CoGePir. “La gestione dei rifiuti pirotecnici, regolata sia dal Testo Unico Ambientale che da quello di Pubblica Sicurezza, richiede una filiera tracciata e autorizzata che solo un sistema strutturato può garantire. D’ora in poi, chi vende dispositivi pirotecnici in Italia ha una sola strada: dimostrare di gestire correttamente i propri rifiuti, aderendo a un sistema riconosciuto.”

Cosa devono fare i produttori o importatori nel mercato italiano per aderire al CoGePir?

Il processo di adesione al CoGePir è standardizzato e pensato per tutti i produttori e importatori che immettono articoli pirotecnici sul mercato italiano. Ecco i passaggi pratici che un’azienda deve seguire:

  1. Contattare il Consorzio e Reperire la Documentazione: Il primo passo è visitare il sito ufficiale del CoGePir o contattare direttamente i loro uffici per richiedere il modulo di domanda di adesione e lo statuto del consorzio.
  2. Compilare la Domanda di Adesione: Il modulo richiede l’inserimento di tutti i dati anagrafici e fiscali dell’azienda, informazioni sul legale rappresentante e dettagli sulla tipologia di prodotti pirotecnici immessi sul mercato.
  3. Allegare i Documenti Societari: Insieme alla domanda, l’azienda deve solitamente presentare:
    • Una visura camerale aggiornata, che attesti l’iscrizione alla Camera di Commercio.
    • Copia del documento d’identità del legale rappresentante.
    • Eventuali licenze di Pubblica Sicurezza (TULPS) relative all’attività svolta.
  4. Versamento della Quota di Adesione: È previsto il pagamento di una quota di adesione una tantum (una sola volta all’atto dell’iscrizione). L’importo è stabilito dagli organi del consorzio e serve a coprire i costi amministrativi iniziali.
  5. Calcolo e Versamento del Contributo Ambientale: Questo è il cuore del sistema EPR. Ogni consorziato è tenuto a versare un Contributo Ambientale periodico (solitamente annuale). L’importo:
    • È proporzionale alla quantità (in kg) e alla tipologia di articoli pirotecnici che l’azienda dichiara di immettere sul mercato nazionale.
    • Viene utilizzato dal CoGePir per finanziare tutte le operazioni della filiera: raccolta, trasporto, messa in sicurezza, stoccaggio e distruzione dei rifiuti pirotecnici su tutto il territorio nazionale.

Una volta completati questi passaggi e approvata la domanda dal Consiglio di Amministrazione del consorzio, l’azienda diventa un membro a tutti gli effetti e riceve un attestato che certifica l’adempimento degli obblighi di legge, mettendola al riparo dalle pesanti sanzioni previste.

Qui la risposta del MASE, che è pubblica e consultabile sul sito istituzionale del Ministero.

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